giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art19 · fonte su Normattiva