decisione resa su istanza di parte e' comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalita' previste dalla legge dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
decisione resa su istanza di parte e' comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalita' previste dalla legge dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art35 · fonte su Normattiva