l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere puo' opporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione. Se la parte e' domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine e' di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione e' stata fatta alla persona cui e' diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non e' prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art36 · fonte su Normattiva