'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente puo' sospendere il procedimento se la decisione in questione e' stata impugnata. L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' richiesto il riconoscimento di una decisione che e' stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione e' sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, puo' sospendere il procedimento.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art30 · fonte su Normattiva