Stato contraente puo' chiedere la revisione della presente convenzione. A tal fine, una conferenza di revisione verra' convocata dal Consiglio federale svizzero entro sei mesi dalla domanda di revisione.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art66 · fonte su Normattiva