Consiglio federale svizzero notifichera' agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione,
  • b)le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti,
  • c)le denunce ricevute in conformita' dell'articolo 64,
  • d)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del protocollo n. 1,
  • e)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del protocollo n. 1,
  • f)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo n. 1,
  • g)le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo n. 1.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art67 · fonte su Normattiva