Consiglio federale svizzero notifichera' agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione:
- a)il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione,
- b)le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti,
- c)le denunce ricevute in conformita' dell'articolo 64,
- d)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del protocollo n. 1,
- e)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del protocollo n. 1,
- f)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo n. 1,
- g)le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo n. 1.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
