1. La presente convenzione e' conclusa per una durata iniziale di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente. 2. Alla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, la convenzione sara' tacitamente rinnovata di anno in anno. 3. Dalla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, ogni Stato contraente potra', in qualsiasi momento, denunciare la convenzione inoltrando una notifica al Consiglio federale svizzero. 4. La denuncia acquista efficacia alla fine dell'anno civile successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia da parte del Consiglio federale svizzero.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art64 · fonte su Normattiva