Articolo I ter Ogni Stato contraente puo', mediante dichiarazione fatta all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, riservarsi il diritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 28, di non riconoscere ne' eseguire decisioni rese negli altri Stati contraenti se la competenza del giudice dello Stato di origine si fonda, in conformita' dell'articolo 16, punto 1 b, esclusivamente sul domicilio del convenuto nello Stato di origine e l'immobile e' situato nel territorio dello Stato che ha formulato la riserva.

Testo vigente dal 5 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~prot-n-1-artiter · fonte su Normattiva