, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreche' nel caso contemplato dall'articolo 59. Il riconoscimento di una decisione puo' inoltre essere rifiutato in uno dei casi contemplati dall'articolo 54 ter, paragrafo 3 e dall'articolo 57, paragrafo 4. Nell'accertamento delle competenze di cui ai commi precedenti, l'autorita' richiesta e' vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza. Salva l'applicazione delle disposizioni del primo e secondo comma, non si puo' procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art28 · fonte su Normattiva