Articolo III Per il procedimento relativo alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~prot-o-n-1-artiii · fonte su Normattiva