[1]in oggetto

[2]1. La presente Convenzione si applica: a. alle seguenti imposte: i. imposte sul reddito o sugli utili ii. imposte sui guadagni di capitale, riscosse separatamente dall'imposta sul reddito o sui guadagni. iii. imposte sull'attivo netto, riscosse per conto di una Parte; e b. alle seguenti imposte: i. imposte sul reddito, sui proventi o guadagni di capitale o sull'attivo netto, riscosse per conto delle suddivisioni politiche o delle collettivita' locali di una Parte, ii. contributi previdenziali obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico, e iii. imposte di altre categorie, ad eccezione dei diritti doganali, riscosse per conto di una Parte, i.e.: A. tasse di successione o di donazione, B. tasse sulla proprieta' immobiliare, C. tasse generali su beni e servizi, quali le tasse sul valore aggiunto o le tasse sulle vendite, D. tasse su determinati beni e servizi, come le imposte sui consumi, E. tasse sull'uso o la proprieta' di veicoli a motore F. tasse sull'uso o la proprieta' di beni mobili diversi dai veicoli a motore, G. Ogni altra tassa.. iv. tasse rientranti nelle categorie di cui al capoverso iii precedente, riscosse per conto di suddivisioni politiche o collettivita' locali di una Parte. 2. Le tasse esistenti cui si applica la presente Convenzione sono enumerate all'Annesso A secondo le categorie di cui al paragrafo 1. 3. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa o al Segretario Generale dell'OCSE (di seguito denominato Depositari) qualsiasi modifica da apportare all'Annesso A, risultante da una modifica della lista di cui al paragrafo 2. Tale modifica avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica ad opera del Depositario. 4. La presente Convenzione si applica inoltre, dal momento della loro introduzione, alle tasse di natura identica o analoga stabilite in una Parte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, in aggiunta alle tasse esistenti enumerate all'Annesso A o in loro sostituzione. In questo caso la Parte interessata informera' uno dei Depositari circa l'introduzione di tali tasse.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art2 · fonte su Normattiva