dell'aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e doveri ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che il dovere che a loro compete di proteggere, nelle relazioni reciproche, la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di ingerenza illecita forma parte integrante del presente Accordo. 2. Le Parti Contraenti, su richiesta, si forniranno tutta l'assistenza necessaria a prevenire attacchi illeciti ad aereomobili civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei passeggeri e dell'equipaggio, degli aereoporti e degli strumenti di navigazione aerea, nonche' ogni altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 3. Le Parti Contraenti agiranno in conformita' con le disposizioni della Convenzione sui Reati ed Alcuni altri Atti Commessi a Bordo di Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la Soppressione dei Sequestri illeciti di Aeromobili, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970, e la Convenzione per la Soppressione di Atti illeciti contro la Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. 4. Le Parti Contraenti, nei loro rapporti reciproci, agiranno conformandosi ai livelli di sicurezza dell'aviazione e, nella misura in cui le applicano, alle prassi raccomandate definite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, che figurano in Allegato alla Convenzione, e chiederanno che gli operatori degli aeromobili da loro immatricolati, gli operatori che abbiano il centro d'affari maggiore o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori degli aeroporti nei loro territori, agiscano conformemente a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo il riferimento ai livelli di sicurezza dell'aviazione comprende qualsiasi differenza notificata dalla Parte Contraente interessata. Ciascuna Parte Contraente informera' preventivamente l'altra Parte Contraente circa le sue intenzioni di notificare qualsiasi differenza attinente a tali livelli. 5. Ciascuna Parte Contraente conviene che a tali operatori di aeromobili si possa chiedere di osservare le disposizioni di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'arrivo, la partenza o la permanenza nel territorio di detta altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente, all'interno del proprio territorio, adottera' tutti i ragionevoli provvedimenti atti a proteggere gli aeromobili ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagagli a mano, bagagli al seguito, merci e provviste dell'aeromobile prima e durante l'ingresso a bordo ed il caricamento. Ciascuna Parte Contraente potra' altresi' prendere in benevola considerazione qualsiasi richiesta dell'altra Parte Contraente di adottare misure di sicurezza particolari e ragionevoli, al fine di far fronte ad un particolare pericolo. 6. Qualora si verifichi un incidente, ovvero in presenza di una minaccia di incidente di sequestro illecito di aeromobile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di passeggeri, equipaggio, aereoporti e strumenti di navigazione aerea, le Parti Contraenti si aiuteranno vicendevolmente, agevolando le comunicazioni ed adottando altre misure adeguate, volte a porre fine rapidamente ed in modo sicuro a tale incidente o minaccia di incidente. 7. Qualora una Parte Contraente abbia ragionevoli motivi per ritenere che l'altra Parte Contraente abbia derogato dalle disposizioni di sicurezza dell'aviazione del presente Articolo, la prima Parte Contraente puo' richiedere di tenere consultazioni immediate con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art12 · fonte su Normattiva