della compagnia aerea 1. Ciascuna Parte Contraente accordera alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una Parte Contraente sara' consentito previa autorizzazione delle autorita' competenti. 3. Tutto il personale di cui sopra sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. L'entita' numerica di tale personale, stabilito previo accordo fra le compagnie aeree designate, sara' sottoposta all'approvazione delle autorite' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' a detti uffici ed al personale tutta l'assistenza e le agevolazioni necessarie.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art11 · fonte su Normattiva