dell'aviazione 1. In conformita' ai rispettivi diritti e agli impegni assunti in base al diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che costituisce parte integrante del presente Accordo l'obbligazione di salvaguardare, nei rapporti reciproci, la sicurezza dell'aviazione civile dagli atti di interferenza illecita. 2. Le Parti Contraenti si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti commessi contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, nonche' di qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 3. Le Parti Contraenti agiranno in conformita' alle disposizioni della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale firmata a Montreal il 24 febbraio 1988, aggiunto alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, nonche' di ogni altra Convenzione sulla sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti possano aver aderito. 4. Le Parti Contraenti, nei toro rapporti reciproci, agiranno in conformita' agli standard della sicurezza aerea nonche', nella misura in cui sono da esse applicati, alle pratiche raccomandate, stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Annessi alla Convenzione e richiederanno agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale degli affari o la residenza permanente si trovi nel loro territorio, nonche' agli operatori di aeroporti situati nel loro territorio, di agire in conformita' alle suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. In questo paragrafo il riferimento agli standard della sicurezza dell'aviazione include qualsiasi differenza notificata dalla Parte Contraente interessata. Ogni Parte Contraente dara' preventiva informazione all'altra Parte Contraente della propria intenzione di notificare qualsiasi differenza relativa a tali standard. 5. Ogni Parte Contraente conviene che a tali operatori di aeromobili possa essere richiesto di osservare le disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione che l'altra Parte richieda per l'entrata, l'uscita o la permanenza nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente prendera' tutte le misure ragionevoli nell'ambito del proprio territorio per la salvaguardia degli aeromobili, per il controllo dei passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio a mano e al seguito, della merce e delle provviste di bordo, prima e durante l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte Contraente considerera' inoltre favorevolmente le richieste di azione dell'altra Parte Contraente volte a ragionevoli misure speciali di sicurezza per fronteggiare una minaccia particolare. 6. Qualora si verifichi un caso o una minaccia di un caso di cattura illecita di aeromobili civili, o un altro atto illecito contro la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi, degli aeromobili, degli aeroporti e delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate, tese a far cessare tale caso o minaccia dello stesso in modo rapido e sicuro. 7. Qualora una Parte Contraente abbia ragionevoli motivi per credere che l'altra Parte Contraente si sia discostata dalle disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione di questo Articolo, la prima Parte Contraente puo' richiedere consultazioni immediate all'altra Parte Contraente. L'impossibilita' di raggiungere un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazioni costituira' il presupposto per sospendere o condizionare i diritti di entrambe le Parti Contraenti ai sensi del presente Accordo entro novanta (90) giorni. Quando una situazione di emergenza comportante una immediata minaccia per la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile lo giustifichi e quando l'altra Parte Contraente non abbia adeguatamente adempiuto alle proprie obbligazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5 del presente articolo, una Parte Contraente puo' adottare immediatamente le misure protettive provvisorie appropriate per fronteggiare la minaccia. Qualsiasi misura, adottata ai sensi del presente paragrafo, dovra' essere dismessa non appena l'altra Parte Contraente si sara' conformata alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art12 · fonte su Normattiva