1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applichera' per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo debito conto di tutti i fattori connessi, compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aereonautiche delle due Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi particolari, questo periodo potra' essere ridotto, subordinatamente all'assenso di dette autorita'. 4. Tale consenso puo' essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorita' aereonautiche ha espresso la propria disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, come previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, la tariffa sara' considerata approvata. Qualora il periodo di presentazione venga ridotto, come previsto nel paragrafo 3, le autorita' aereonautiche potranno concordare che il periodo entro il quale dovra' essere notificata l'eventuale disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se non sara' possibile concordare una tariffa conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile previsto dal paragrafo 4 del presente Articolo, una autorita' aereonautica notifichera' all'altra autorita' aereonautica il suo disaccordo circa una tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le autorita' aereonautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le autorita' aereonautiche di qualsiasi altro Stato il cui consiglio esse considerano utile, si adopereranno al fine di fissare la tariffa di comune accordo. 6. Se le autorita' aereonautiche non riescono a concordare nessuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrato 3 del presente Articolo, ovvero a fissare nessuna tariffa ai sensi del paragrafo 5 del presente Articolo, la controversia sara' composta in base alle disposizioni dell'Articolo 15 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita' in conformita' con le disposizioni del presente Articolo restera' in vigore fino a che non sara' stata fissata una nuova tariffa.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art8 · fonte su Normattiva