1. Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte Contraente per il trasporto verso/da il territorio dell'altra Parte Contraente saranno concordate a livelli ragionevoli, dando il dovuto riguardo a tutti i fattori relativi, compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere oggetto di consultazioni tra le compagnie designate da ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data proposta per l'introduzione. in casi particolari tale periodo puo' essere abbreviato, ove sussista un accordo delle predette Autorita'. 4. Tale approvazione puo' essere data per iscritto. Qualora nessuna delle Autorita' aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la tariffa deve considerarsi approvata. Nel caso di tempo di deposito ridotto, come stabilito nel paragrafo 3, le Autorita' aeronautiche possono concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se una tariffa non puo' essere concordata conformemente al paragrafo 1 del presente accordo o se, durante il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo, un'Autorita' aeronautica notifica alla controparte la disapprovazione di una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui avviso possa essere ritenuto utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo. 6. Se le Autorita' Aeronautiche non si accordano su una tariffa loro sottomessa secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del presente Articolo, la controversia sara' definita in conformita' alle previsioni dell'Articolo 15 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarra' in vigore finche' subentri una nuova tariffa. 8. Nessuna tariffa entrera' in vigore a meno che le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti abbiano approvata la stessa.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art8 · fonte su Normattiva