1. Ai fini dei seguenti paragrafi del presente articolo, il termine "tariffa" indica i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto dei passeggeri e dei carichi e le condizioni in base alle quali tali prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia e di altra natura ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni per il trasporto della corrispondenza postale. 2. Le tariffe che saranno applicate da una compagnia aerea di una Parte contraente per il trasporto nel territorio dell'altra Parte contraente o in provenienza da detta Parte, saranno stabilite a livelli ragionevoli tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti compreso il costo di gestione, profitti ragionevoli e le tariffe delle altre compagnie aeree. 3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni tra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente. 4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista della loro introduzione. In casi speciali questo periodo puo' essere ridotto, previo accordo di dette Autorita'. 5. La presente approvazione puo' essere concessa espressamente. Se nessuna delle autorita' aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo 4 del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione di cui sopra sia ridotto, come previsto dal paragrafo 4, le Autorita' aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale l'eventuale disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30 giorni). 6. Se una tariffa non puo' essere concordata conformemente con il paragrafo (3) del presente Articolo o se, durante il periodo applicabile in conformita' con il paragrafo 5 del presente Articolo, un'autorita' aeronautica dara' all'altra Autorita' aeronautica notifica della sua disapprovazione di una tariffa concordata in conformita' con le disposizione del paragrafo 3 del presente Articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, dopo consultazioni con le Autorita' aeronautiche di qualunque altro Stato il cui parere ritengano utile, faranno ogni sforzo per stabilire la tariffa di comune accordo. 7. Se le Autorita' aeronautiche non riescono a concordare nessuna tariffa loro presentata in base al paragrafo 4 del presente Articolo, o a determinare nessuna tariffa in base al paragrafo 6 del presente Articolo, la controversia sara' risolta in conformita' con le disposizioni dell'articolo 15 del presente Accordo. 8. Una tariffa stabilita in conformita' con le disposizioni del presente Articolo rimarra' in vigore fino a quando una nuova tariffa non sia stata stabilita.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art8 · fonte su Normattiva