1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attivita', ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo 3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti. 4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.
Testo vigente dal 6 agosto 2004
