Articola 15 1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualita' il fiuazionario deve comparire. 2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare. 3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 2 del presente Accordo.
Testo vigente dal 6 agosto 2004
