[1]e documenti
[2]1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti contenenti tutte le informazioni disponibili circa azioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutti gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzo delle informazioni o dei documenti devono essere forniti contemporaneamente. 3. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi si rivelassero insufficienti. 4. Dossier e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo vengono restituiti quanto prima.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
