[1]e documenti

[2]1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti contenenti tutte le informazioni disponibili circa azioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutti gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzo delle informazioni o dei documenti devono essere forniti contemporaneamente. 3. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi si rivelassero insufficienti. 4. Dossier e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo vengono restituiti quanto prima.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art14 · fonte su Normattiva