[1]DELLA COOPERAZIONE

[2]1. La cooperazione tra le due Parti comprende i seguenti ambiti:

[3]a. politica militare e di difesa; b. politica del procurement e dell'industria di difesa militare di competenza dei due Ministeri della Difesa; c. importazione, esportazione e trasporto di armi in conformita' alle rispettive normative e regolamenti nazionali; d. operazioni umanitarie e di peace-keeping; e. osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti; f. organizzazione delle Forze Armate, della struttura e dell'equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale; g. addestramento e formazione militare; h. questioni di polizia militare; i. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' militari; j. servizio medico militare; k. storia militare; l. sport militari.

[4]2. La cooperazione militare puo' non esser circoscritta agli ambiti citati. Le due Parti individuano nuove aree di cooperazione di comune interesse.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;198~accordo-art3 · fonte su Normattiva