[1]di Cooperazione

[2]1. La cooperazione tra le Parti includera' le aree seguenti:

  • a)politiche di sicurezza e difesa;
  • b)sviluppo di procedure di cooperazione in ambito difesa;
  • c)cooperazione industriale in ambito difesa;
  • d)ricerca e sviluppo nelle industrie della difesa, incluso nel dominio spazio;
  • e)import/export di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato;
  • f)acquisizione, gestione del procurement e procedure contrattuali;
  • g)cyber-security;
  • h)tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto;
  • i)future aree di sviluppo in ambito cyber, spazio e intelligenza artificiale e futuri sistemi d'arma;
  • j)esercitazioni e formazione militare;
  • k)servizi medici militari, incluso il supporto medico marittimo e aereo;
  • l)operazioni umanitarie e di peace-keeping;
  • m)attivita' militari culturali e sportive;
  • n)archivi;
  • o)sicurezza delle tecnologie in ambito difesa;
  • p)problematiche ambientali e di inquinamento, incluse aree di sicurezza ambientali;
  • q)sostenibilita' e conservazione ambientale;
  • r)transitabilita' e navigabilita' terrestre, marittima e aerea;
  • s)cooperazione nei campi delle comunicazioni e tecnologie di informazione e sistemi di comando e controllo, equipaggiamenti e programmi;
  • t)servizi di manutenzione, riparazione e parti di ricambio;
  • u)storia militare;
  • v)cooperazione in ambito intelligence militare;
  • w)cooperazione nello sviluppo di sistemi d'arma futuri;
  • x)inchieste su incidenti e prevenzioni del rischio;
  • y)ogni altra area concordata dalle Parti. 2. Per attuare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, possono essere conclusi, se necessario, speciali Accordi Esecutivi successivi o Intese tecniche tra le Parti o accordi tra le Autorita' competenti nel quadro del presente Accordo. 3. Ogni futura Intesa tecnica derivante dal presente Accordo potra' essere "Classificata".

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art4 · fonte su Normattiva