[1]di Cooperazione
[2]1. La cooperazione tra le Parti includera' le aree seguenti:
- a)politiche di sicurezza e difesa;
- b)sviluppo di procedure di cooperazione in ambito difesa;
- c)cooperazione industriale in ambito difesa;
- d)ricerca e sviluppo nelle industrie della difesa, incluso nel dominio spazio;
- e)import/export di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato;
- f)acquisizione, gestione del procurement e procedure contrattuali;
- g)cyber-security;
- h)tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto;
- i)future aree di sviluppo in ambito cyber, spazio e intelligenza artificiale e futuri sistemi d'arma;
- j)esercitazioni e formazione militare;
- k)servizi medici militari, incluso il supporto medico marittimo e aereo;
- l)operazioni umanitarie e di peace-keeping;
- m)attivita' militari culturali e sportive;
- n)archivi;
- o)sicurezza delle tecnologie in ambito difesa;
- p)problematiche ambientali e di inquinamento, incluse aree di sicurezza ambientali;
- q)sostenibilita' e conservazione ambientale;
- r)transitabilita' e navigabilita' terrestre, marittima e aerea;
- s)cooperazione nei campi delle comunicazioni e tecnologie di informazione e sistemi di comando e controllo, equipaggiamenti e programmi;
- t)servizi di manutenzione, riparazione e parti di ricambio;
- u)storia militare;
- v)cooperazione in ambito intelligence militare;
- w)cooperazione nello sviluppo di sistemi d'arma futuri;
- x)inchieste su incidenti e prevenzioni del rischio;
- y)ogni altra area concordata dalle Parti. 2. Per attuare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, possono essere conclusi, se necessario, speciali Accordi Esecutivi successivi o Intese tecniche tra le Parti o accordi tra le Autorita' competenti nel quadro del presente Accordo. 3. Ogni futura Intesa tecnica derivante dal presente Accordo potra' essere "Classificata".
Testo vigente dal 25 giugno 2026
