[1]DI ARMAMENTI

[2]Nell'ambito del presente Accordo ed in riferimento all'art.1, si puo' procedere allo scambio del materiale bellico, armi, munizioni indicato di seguito, da attuare sia con modalita' diretta da Paese a Paese, sia tramite aziende private autorizzate dai rispettivi Governi:

[3]a. armi automatiche da fuoco e relative munizioni; b. armi di medio e grosso calibro e relative munizioni; c. bombe, mine, missili, siluri e connesso equipaggiamento di monitoraggio; d. carri armati e veicoli per uso militare; e. aerei ed elicotteri e relativo armamento fabbricati per uso militare; f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare; g. sistemi fotografici, elettronici ed optoelettronici nonche' altra attrezzatura prodotta per uso militare; h. materiali per l'addestramento militare; i. macchine ed attrezzature progettate per produzione, collaudo e controllo di armi e munizioni; j. equipaggiamento speciale fabbricato per uso militare; k. satelliti; l. sistemi di comunicazione ed attrezzature di comunicazione digitale; m. equipaggiamento elettronico da guerra; n. apparecchiature computerizzate ed informatiche; o. altre armi, strumenti, munizioni e connesso equipaggiamento, come stabilito dalle due Parti.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;198~accordo-art5 · fonte su Normattiva