E APPRENDISTI Una persona fisica che e' o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in qualita' di studente o in qualita' di apprendista, e' esente da imposizione in detto primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni per:

  • a)tutte le rimesse effettuate dall'estero per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e
  • b)qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199~convenzione-art20 · fonte su Normattiva