DI INFORMAZIONI Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza necessarie per una procedura giudiziaria.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
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Testo vigente dal 26 marzo 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art15 · fonte su Normattiva