DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su richiesta, all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile necessari per una procedura giudiziaria, con l' osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art16 · fonte su Normattiva