'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista, prevista all'Art. 28, sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
