[1]1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista. Il contingente, o tipo, le modalita' e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni saranno determinato dalla Commissione Mista.

[2]2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli nonche' dei conducenti nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita' a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art13 · fonte su Normattiva