1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301~accordo-art13 · fonte su Normattiva