Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;199~accordo-art21 · fonte su Normattiva