Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
