Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni ne' restrizioni e a condizione che tali veicoli siano riesportati. Le Parti Contraenti possono disporre che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
