[1]1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

[2]2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;396~accordo-art19 · fonte su Normattiva