[1]Misure di protezione

[2]1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 2. L'identita' della persona interessata o del gruppo di persone interessate non e' rivelata al pubblico senza l'espresso consenso degli stessi.

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199~protocollo-art4 · fonte su Normattiva