Art. 10 (Protocollo)
[1]Esame delle comunicazioni
[2]1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate. 2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione. 4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4 della Convenzione. Nel far cio' esso tiene presente che lo Stato parte puo' adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione. 5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.
Testo vigente dal 17 dicembre 2015
