Art. 13 (Protocollo)
[1]Misure di protezione
[2]Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.
Testo vigente dal 25 ottobre 2014
