[1]Misure di protezione

[2]Ogni Stato Parte prende tutte le misure necessarie per garantire che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o intimidazione in conseguenza del fatto che abbiano indirizzato al Comitato delle comunicazioni ai sensi del presente Protocollo.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art13 · fonte su Normattiva