Art. 6 (Memorandum di Intesa)
[1]Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Il presente Memorandum potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto solo sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. In caso di denuncia del presente Memorandum, i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 5. Il presente Memorandum puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti contraenti. Il presente Memorandum sostituisce il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' sulla cooperazione nel campo della Difesa e dei materiali per la Difesa, fatto a Lima il 10 luglio 2002. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 23 dicembre 2017
