[1]Applicazione dell'accordo

[2]1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso. 2. L'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dalla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e/o accordi internazionali, in particolare la Convenzione e l'Accordo sul transito. 3. Nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo le parti nell'ambito di applicazione del presente accordo:

  • a)abrogano tutte le misure amministrative, tecniche o di altro tipo unilaterali, che potrebbero costituire una restrizione indiretta e avere effetti discriminatori sulla fornitura di servizi aerei a norma del presente accordo; e
  • b)si astengono dall'applicare misure amministrative, tecniche o legislative che potrebbero comportare discriminazioni nei confronti di cittadini o compagnie o imprese dell'altra parte nella fornitura di servizi nell'ambito del presente accordo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art3 · fonte su Normattiva