[1]Interpretazione e attuazione

[2]1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso. 2. Ciascuna parte e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo. L'Ucraina e' responsabile anche per l'attuazione della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare nel proprio sistema giuridico i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi al trasporto aereo di cui all'allegato I del presente accordo. 3. Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie e si prestano tutta l'assistenza necessaria in relazione a indagini su eventuali infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte da una delle parti nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto nel presente accordo. 4. Quando le parti agiscono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte, le competenti autorita' dell'altra parte devono essere adeguatamente informate e avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva. 5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I del presente accordo sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformita' delle pertinenti sentenze e decisioni rispettivamente della Corte di giustizia dell'Unione europea, in appresso «la Corte di giustizia», e della Commissione europea.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art28 · fonte su Normattiva