[1]Rapporto con altri accordi e/o intese

[2]1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi e/o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le parti. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni riguardanti proprieta', diritti di traffico, capacita', frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, code sharing e formazione dei prezzi di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'UE, si applica tra le parti se tale accordo bilaterale e/o accordo e' piu' favorevole, in termini di liberta' per i vettori aerei interessati, o altrimenti piu' favorevoli e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini. Lo stesso vale per le disposizioni che non sono contemplate dal presente accordo. 3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art34 · fonte su Normattiva