[1]E SPORTIVI

[2]1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni in qualita' di artista dello spettacolo o sportivo sono esenti dall'imposta prelevata dall'altro Stato contraente se il soggiorno in quell'altro Stato contraente e' sostanzialmente sostenuto con fondi pubblici del primo Stato o di una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~accordo-art18 · fonte su Normattiva