Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 588 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, con le seguenti modificazioni:

tolto: L'art. 44 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, e' modificato nei termini seguenti:

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: « Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione non fa rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera nel termine di tre anni dalla conclusione del contratto di edizione, questo e' risoluto di pieno diritto a favore dell'autore e dei suoi aventi causa.

tolto: « Il cessionario perde i diritti acquisiti e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore, i suoi eredi o legatari conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni se del caso.

tolto: « Qualunque patto in contrario e' nullo.

tolto: « Se l'opera musicale o drammatica, dopo la prima rappresentazione o dopo il primo ciclo di rappresentazioni, non e' ulteriormente rappresentata senza giusta causa, si fa luogo alla risoluzione del contratto, anche se questo e' stato posto in essere anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

tolto: « Le eventuali controversie in questa materia saranno giudicate dal magistrato del lavoro, con la procedura speciale stabilita dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 563. In tal caso i due esperti saranno nominati di volta in volta dalle parti, l'uno dall'autore, l'altro dal cessionario ».

tolto: L'art. 70 del citato R. decreto-legge e' modificato nei termini seguenti:

tolto: « Il presente decreto si applica anche alle opere, gia' comunque pubblicate, rappresentate od eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

tolto: « La eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore andra' ad esclusivo favore degli autori e dei loro aventi causa.

tolto: « Gli autori e i loro aventi causa i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalita' prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano e ne godono per la durata che ancora rimane in conformita' del presente decreto, purche' entro il 28 febbraio 1929 dichiarino all'Ufficio della proprieta' intellettuale, nelle forme indicate nel regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

tolto: « Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalita' sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sara' data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprieta' intellettuale dall'autore e aventi causa a norma del comma precedente.

tolto: « Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute nel secondo periodo di protezione, di cui al comma secondo dell'art. 9 del R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, potranno ancora tenerle in commercio per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 ».

tolto: L'art. 71 del citato R. decreto-legge e' modificato come segue:

tolto: « Il diritto erariale del 5 per cento imposto dall'art. 34 e' dovuto anche su tutte le opere comunque cadute nel dominio pubblico anteriormente alla pubblicazione del presente decreto ».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 17 gennaio 1929 - Anno VII

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Martelli - Rocco.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1929-01-17;20~art1 · fonte del testo