Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni sulle rispettive iniziative in campo internazionale, l'armonizzazione delle loro posizioni nei Fori Internazionali anche per quel che concerne le candidature nelle Organizzazioni Internazionali, l'ulteriore coordinamento nel settore degli interventi umanitari e delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni Unite, il rafforzamento della cooperazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, nonche' quella in materia di riduzione della domanda e di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti, la conoscenza delle rispettive esperienze di integrazione regionale e di riforme istituzionali, nonche' il dialogo tra i settori privati delle loro rispettive societa'.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~trattato-art2 · fonte su Normattiva