Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di azioni che promuovano la attiva partecipazione dei settori privati di entrambi gli Stati. Il meccanismo potra' essere reso operativo, in particolare, attraverso l'associazione fra imprese - soprattutto quelle piccole e medie - e con l'attiva partecipazione delle organizzazioni non governative, delle cooperative, delle fondazioni, delle camere di commercio e degli enti bancari e finanziari.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~trattato-art3 · fonte su Normattiva