, autorizzazione 1. Ciascuna Parte contraente favorira' la promozione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonche' la realizzazione di tali investimenti in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti. 2. Gli investitori di una Parte contraente avranno diritto di accesso alle attivita' d'investimento sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle concesse secondo l'articolo 3. 3. Quando una Parte contraente ha autorizzato, e lasciato che un investimento di un investitore dell'altra Parte contraente sia effettuato sul suo territorio essa concedera', in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, le autorizzazioni necessarie relative a tale investimento, comprese quelle relative al reclutamento del personale direttivo o tecnico, a prescindere dalla loro cittadinanza. 4. Ciascuna Parte istituira' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, compreso l'espletamento in buona fede di tutti gli impegni da essa assunti nei confronti di ciascun investitore.

Testo vigente dal 12 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;20~accordo-art2 · fonte su Normattiva