, trattamento 1. Ciascuna Parte contraente garantira' piena protezione e sicurezza sul suo territorio agli investimenti effettuati in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e non intralcera' con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'incremento, la vendita o la liquidazione di tali investimenti. 2. Ciascuna Parte contraente assicurera' un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente. Tale trattamento non sara' meno favorevole di quello riservato da ciascuna Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri cittadini o dagli investitori di qualsiasi Stato terzo, se quest'ultimo trattamento e' piu' favorevole. 3. Qualsiasi modifica della forma in cui l'attivo e' stato investito o rinvestito, non pregiudica la qualifica d'investimento e la protezione alla quale tali investimenti hanno diritto. 4. Il trattamento di nazione piu' favorita non si applica ai privilegi derivanti dall'appartenenza presente o futura di ciascuna Parte contraente ad una unione economica e/o monetaria, doganale, ad una zona di libero scambio, un mercato comune o ad ogni altra forma di organizzazione economica o regionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri. Tale trattamento non si applica ne' ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordera' agli investitori di uno Stato terzo sulla base di un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale, ne' ad altri accordi reciproci relativi alle tasse. 5. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di alcuna misura che limita a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento che vi sono inerenti, quando cio' non sia specificatamente previsto dalla legislazione nazionale, da regolamenti o da sentenze promulgate dalle Corti o dai Tribunali competenti.

Testo vigente dal 12 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;20~accordo-art3 · fonte su Normattiva