[1]ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti

[2]1 Ciascuna delle Parti contraenti incoraggia gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire sul suo territorio, 2 Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo I, 3 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente Le Parti Contraenti verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul loro territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonche' dalle societa' ed imprese nel le quali questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun caso sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie, 4 Ciascuna deve Parti Contraenti crea e mantiene sul suo territorio un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun investitore, 5 Le Parti Contraenti non istituiscono alcuna condizione per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti suscettibile di comportare l'accettazione l'imposizione di obblighi connessi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento di beni in loco o ogni condizione analoga, 6 In conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna delle Parti Contraenti concede ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio per un investimento regolamentato dal presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali Ciascuna delle Parti Contraenti applichera' il trattamento piu' favorevole alle questioni connesse all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti all'interno del suo territorio, dei cittadini dell'altra Parte Contraente nonche' dei loro famigliari. Le societa' costituite in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta', o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, sono autorizzate a reclutare liberamente i quadri dirigenti ad alto livello a prescindere dalla loro nazionalita', conformemente alle leggi della Parte Contraente di accoglienza.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artii · fonte su Normattiva