ALLEGATO ACCORDO Tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE in materia di COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati "le Parti", Considerato l'Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970 e le relative Procedure di attuazione approvate dal Consiglio Atlantico il 1° gennaio 1971; Considerato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione nel campo delle apparecchiature per la difesa, firmato il 9 novembre 1983 ed il suo annesso; Considerate le conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki dei 10 e 11 dicembre 1999, nella parte consacrata alla Politica Comune Europea in materia di Sicurezza e di Difesa; Tenuto conto che il "Segretario Generale della Difesa" del Ministero della Difesa ed il Direttore del "Dipartimento Potenziamento e Sviluppo della Ricerca" del Ministero per la Ricerca per la Parte italiana, da un lato, e "le Delegue' General pour l'Armement" dei Ministero della Difesa e "le Directeur de la Technologie" del Ministero della Ricerca per la Parte francese, dall'altro, hanno adottato il 23 marzo 2000 una Dichiarazione di Intenti relativa alla cooperazione civile e militare nel campo dell'osservazione spaziale; Tenuto conto della cooperazione tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica francese relativa al sistema militare di osservazione da satellite HELIOS; Consapevoli del comune interesse ad analizzare potenziali sinergie tra i rispettivi programmi di osservazione spaziale, in particolare COSMO-SkyMed e PLEIADES; Desiderosi di potenziare le rispettive capacita' di osservazione della Terra e di economizzare le risorse nazionali per mezzo di una cooperazione per lo sviluppo di un sistema duale operativo europeo di osservazione della Terra, basato su sensori ottici e radar ad elevate prestazioni; Esprimendo la comune volonta' di contribuire alla realizzazione di un sistema di Osservazione della Terra a livello europeo come contributo all'iniziativa GMES, nel quadro della strategia spaziale europea; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Ai fini del presente Accordo i termini seguenti indicano:

  • a)"Informazioni di Base": informazioni non generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.
  • b)"Informazioni Prodotte": informazioni generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.
  • c)"Contraente": qualsiasi impresa privata o pubblica che esegua lavori a titolo di un contratto nell'ambito di intese specifiche inerenti al presente Accordo.
  • d)"Scopi difesa": utilizzazione da parte delle forze armate o a favore delle forze armate di una delle Parti "Tale definizione non comprende vendite o trasferimenti a terzi.
  • e)"Sistema duale": sistema di osservazione da satellite sviluppato nel quadro del presente Accordo per usi militari e civili (istituzionali e commerciali), basato sui programmi francesi ed italiani di satelliti di piccole dimensioni, PLEIADES e COSMO-SkyMed.
  • f)"GMES": "Global Monitoring Environment and Security" (Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza).
  • g)"HELIOS": sistema militare di osservazione della Terra, basato su satelliti di osservazione ottica.
  • h)"Informazioni": qualsiasi informazione, conoscenza o dato, tecnico o non, considerato a prescindere dalla sua forma o caratteristica, generato o utilizzato nell'ambito di esecuzione dei presente Accordo.
  • i)"Risorse": l'accesso alla programmazione di un sistema ed ai dati da esso generati.
  • j)"SPOT": sistema civile di osservazione spaziale, basato su satelliti di osservazione ottica.
  • k)"Informazioni tecniche": informazioni che si presentano sotto forma di registrazioni o documenti, di natura scientifica o tecnica, a prescindere dalla loro forma, dalle caratteristiche del documento o da qualsiasi altro mezzo di presentazione. Tali informazioni possono includere, per esempio: dati sperimentali e di prova, specifiche, elaborazione di progetti, invenzioni, brevettabili o non, scoperte, descrizioni tecniche ed altri lavori di natura tecnica, topografia di disposizione delle maschere dei circuiti a semiconduttori, raccolte di dati tecnici e di produzione, segreti industriali e know-how ed informazioni concernenti le tecniche industriali. Tali informazioni possono essere rappresentate sotto forma di documenti, riproduzioni illustrate, disegni ed altre rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetto e su pellicola (a lettura ottica, magnetica o laser), di software per programmazione e per creazione di banche dati, di tabulati di memoria di computer o dati immagazzinati nella memoria di un computer, o sotto qualsiasi altra forma.
  • l)"Terzi ": qualsiasi persona fisica o giuridica non firmataria del presente Accordo.
  • m)"Utente": qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dal presente Accordo ad accedere al sistema o alla sua gestione operativa.

Testo vigente dal 31 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;20~accordo-arti · fonte su Normattiva