ARTICOLO XII 1. Le Informazioni Classificate generate o scambiate in virtu' del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, archiviate, gestite e salvaguardate conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo alla salvaguardia delle informazioni classificate firmato il 1° febbraio 1978. 2. Le informazioni generate o scambiate in virtu' dei presente Accordo possono essere classificate fino al livello di "SECRET DEFENSE" per la Parte francese e "SEGRETO" per la Parte italiana.

Testo vigente dal 31 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;20~accordo-artxii · fonte su Normattiva