ARTICOLO XI 1. Per quanto attiene alle responsabilita' che dovessero insorgere in seguito o in relazione alle attivita' intraprese per lo svolgimento di un compito ufficiale, nell'espletamento e nell'interesse della cooperazione, si applicano le seguenti disposizioni:
- a)ciascuna delle Parti rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell'altra Parte in ordine a danni o perdite causati al proprio personale civile o militare o a beni di sua proprieta' dal personale o dagli agenti dell'altra Parte. Tale disposizione non si applica se i danni o le perdite sono prodotti da un contraente. Se tuttavia tali danni o perdite si dovessero verificare a causa di colpa grave o dolo di una Parte, di un membro del suo personale o di suoi agenti di una delle Parti, tale Parte e' la sola a sostenere il costo del risarcimento di tali danni.
- b)le richieste di risarcimento presentate da terzi in caso di danni o perdite di qualsiasi natura causati da un membro dei personale o da un agente delle Parti, sono trattate dalla Parte sul territorio della quale si e' prodotto il danno. I costi relativi al risarcimento sono equamente divisi tra le Parti. Se, tuttavia, i danni o le perdite risultano da atti di colpa grave o dolo di un membro del personale o di agenti di una delle Parti, questa ultima sostiene da sola il costo del risarcimento di tali danni. 2. In caso di danni o perdite causati a beni di proprieta' comune delle Parti o causati da tali beni, qualora il costo del risarcimento di tali danni non possa essere recuperato da nessun terzo, il costo di risarcimento dei danni e' ugualmente diviso tra le Parti.
Testo vigente dal 31 gennaio 2004
