1. L'autorita' preposta di uno degli Stati contraenti puo' richiedere di consultare l'autorita' competente dell'altro Stato contraente per stabilire se sia opportuno modificare la Convenzione al fine di riflettere cambiamenti della legislazione o della politica di uno dei due Stati contraenti. Qualora le dette consultazioni stabiliscano che l'effetto della Convenzione o la sua applicazione siano stati unilateralmente modificati a motivo della legislazione nazionale emanata da uno Stato contraente in maniera tale che l'equilibrio dei benefici previsti dalla Convenzione sia stato alterato in modo rilevante, le autorita' si consulteranno allo scopo di modificare la Convenzione per ristabilire un equilibrio adeguato dei benefici stessi. 2. Entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, le autorita' competenti si consulteranno in merito all'attuazione dell'articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza maturata al riguardo, decideranno sull'opportunita' di modificare l'articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza in materia di arbitrato nelle dispute fiscali internazionali, decideranno sull'opportunita' dello scambio di note diplomatiche di cui al paragrafo 5 dell'articolo 25 (Procedura amichevole), stabilendo in tal caso le relative disposizioni.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~protocollo-art7 · fonte su Normattiva